In materia di responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento di attività sportiva dal soggetto sottoposto a vigilanza dell’insegnante o precettore, secondo cui “il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002).

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Sentenza

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:
La Corte d’appello di Milano con sentenza in data 29.4.2015, in totale riforma della decisione di prime cure rigettava la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da M.R. nei confronti della
associazione sportiva dilettantistica ASD Social OSA Basket di Milano, per essersi il M. allora minorenne infortunato nel corso di uno scontro fortuito durante una partita di allenamento di
pallacanestro, essendo stato colpito da un pugno sul setto nasale riportandone la frattura delle ossa.
La Corte territoriale, senza modificare la qualificazione giuridica della domanda ricondotta dal primo giudice nella responsabilità ex art. 1218 c.c., da “contatto sociale”, ha fondato la propria decisione sui
fatti riportati negli atti di parte ed incontestati, ritenendo che la descrizione del quadro circostanziale fornisse ex se la prova liberatoria della associazione sportiva, richiamando al proposito copiosa
giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Impugna per cassazione la sentenza di appello il M. deducendo quattro motivi.
Resiste l’associazione sportiva.
Osserva:
La motivazione viene redatta in forma semplificata.
Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di norme processuali per avere il Giudice di appello omesso di pronunciare espressamente sulla eccezione di inammissibilità dell’atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per il mancato rispetto dei requisiti legali di formulazione dei motivi di gravame come definiti dall’art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 342, art. 54, comma 1, lett. 0a, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che trova applicazione “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 54, comma 2 cit.) e dunque a decorrere dalla data dell’11.9.2012 (art. 1, comma 2 della legge di conversione “La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” effettuata in data 11.8.2012), rimanendo pertanto assoggettato a tale disciplina l’atto di appello proposto dalla associazione sportiva in data 20.5.2014. I motivi primo e secondo sono inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
Anche nel caso in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito , si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo. Ne segue che solo quando il motivo sia stato ritenuto rispondente ai requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 366 c.p.c., diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012). Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è richiesto quindi anche in relazione alla censura con la quale si denuncino errori da parte del giudice di merito in ordine alla valutazione della specificità dei motivi di appello: pertanto, ove il ricorrente (appellato nel giudizio di secondo grado) denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 11477 del 12/05/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012).
Non avendo il ricorrente assolto al predetto requisito, essendosi limitato a negare la rispondenza dell’atto di impugnazione dell’associazione sportiva al paradigma della norma processuale, senza provvedere alla trascrizione ovvero al riassunto delle parti salienti dei motivi di gravame, le censure vanno dichiarate inammissibili.
Il terzo motivo (violazione artt. 1218 e 1228 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c.) con il quale si censura la sentenza di appello per aver erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova liberatoria gravante sull’associazione sportiva, è infondato.
L’argomento centrale svolto dal ricorrente si fonda sulla asserita omessa prova da parte dell’associazione della predisposizione di “tutte le misure idonee ad evitare il fatto” (cfr. ricorso pag. 25), e ripropone l’argomento posto a base della decisione di prime cure secondo cui “non è sufficiente la prova negativa della mancanza di colpa, occorrendo la prova positiva di aver adottato tutte le cautela e le precauzioni necessarie perchè il fatto non si verifichi” (ricorso pag. 24).
La tesi evidenzia una non corretta applicazione delle norme indicate in rubrica alla stregua delle quali deve essere valutata la responsabilità civile.
Premesso che la sentenza di prime cure, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’attore M. a seguito della integrazione dell’atto di citazione, disposta dal Giudice in relazione alle lacune riscontrate in ordine al requisito dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4), ha inteso qualificare l’azione svolta come domanda risarcitoria per violazione delle obbligazioni derivanti dal “contatto sociale” e che tale qualificazione giuridica che
comporta l’applicazione della regola sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c. non risulta sia stata modificata dalla Corte territoriale, osserva il Collegio che l’affermazione del ricorrente, secondo cui “la prova della mancanza di colpa” non sarebbe sufficiente ad esonerare l’associazione dalla responsabilità del danno, viene a prefigurare una ipotesi di responsabilità oggettiva (analoga a quella della responsabilità per fatto altrui di cui all’art. 2049 c.c.) che non trova alcun riscontro normativo nell’art. 1218 c.c., e neppure nell’art. 2948 c.c., commi 2 e 3, alla stregua della interpretazione che di quest’ultima norma ha fornito la Corte, secondo cui la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., non è assoluta come se si trattasse di ipotesi di responsabilità oggettiva ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell’onere incombente all’insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all’esercizio da accertarsi in concreto di una vigilanza adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11453 del 23/07/2003).
Nel caso di specie il Giudice di appello ha fondato la ricostruzione della fattispecie sulla stessa descrizione dei fatti emergente dagli atti processuali di parte, evidenziando come lo stesso danneggiato avesse escluso una volontà lesiva nell’atto compiuto dall’altro giocatore nel corso della partita di allenamento di basket, mentre appariva incontestato:

  • che l’incidente si era verificato nel corso di un allenamento fra giocatori appartenenti alla stessa associazione sportiva;
  • che i giocatori erano minori di età di sedici anni;
  • che erano presenti due istruttori ( S. e B.) a regolare lo svolgimento della partita;
  • che l’evento era seguito ad un’azione di gioco (il M. era stato colpito al volto per un intervento difensivo dell’altro giocatore).

Sulla scorta di tali risultanze è la Corte territoriale è pervenuta a ritenere assolto l’onere della prova liberatoria della non imputabilità dell’evento lesivo a difetto di vigilanza, sotto il duplice profilo.
a) della idoneità delle misure preventive (organizzazione della gara) e della “situazione ambientale” (incontro non agonistico tra giocatori appartenenti alla medesima squadra) a fornire il necessario supporto allo svolgimento dell’attività di vigilanza sui minori, diretta a prevenire eventuali prevedibili comportamenti dannosi, non essendo stata in particolare neppure allegata la circostanza che la partita si stesse svolgendo in modo caotico e non regolamentato o che i giocatori tenessero un comportamento violento o comunque non compatibile con il normale “contatto fisico” (che assume le caratteristiche di uno scontro tra corpi in movimento) che può prevedibilmente determinarsi in occasione delle normali fasi di gioco, od ancora che l’azione che aveva visto coinvolto il M. dovesse ritenersi del tutta avulsa e gratuita rispetto alla condotta sportiva come disciplinata anche in previsione della applicazione delle sanzioni nelle ipotesi di irregolarità o scorrettezza nel regolamento del gioco del basket.
b) della repentinità e non evitabilità dell’evento in quanto l’evento lesivo si era verificato nel corso di un’azione di gioco come tale evidentemente non predeterminabile nelle sue modalità e nei suoi esiti.

Tale giudizio di merito non viene scalfito dalla censura laddove il ricorrente assume che le predette circostanze sarebbero state solo narrate negli atti e non confermate da prova orale, atteso che le circostanze idonee a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, bene possono consistere anche in indizi attendibili desunti eventualmente dalle stesse modalità del fatto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2036 del 28/03/1980) ove non espressamente contestate ex art. 115 c.p.c., essendo del tutto pleonastico alla stregua dei fatti come accertati dal Giudice di merito l’enunciato tratto da massime giurisprudenziali di legittimità (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20743 del 28/09/2009) secondo cui la prova liberatoria può essere fornita dall’ente cui è stato affidato il minore soltanto dimostrando di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno (non essendo stato oggetto di contestazione e dunque non costituendo oggetto di prova la idoneità strutturale dei locali in cui si svolgeva l’attività sportiva, o che gli scopi istituzionali e la loro attuazione pratica da parte dell’associazione sportiva, rivolta agli associati ed agli atleti, non corrispondessero ai valori sportivi o ancora che gli istruttori abbiano disapplicato sistematicamente o nella specifica occasione le norme stabilite dal regolamento del gioco del basket), nè potendo affidarsi la censura attesi i tassativi limiti dell’oggetto del giudizio di legittimità a nuove allegazioni in fatto che non risultano dedotte in sede di merito (il ricorrente sembra prospettare, infatti, che “l’allenamento fosse avvenuto in totale spregio alle comuni regole del gioco”, circostanza invece esclusa dalla Corte territoriale: cfr. ricorso pag. 26), tanto più che neppure viene descritto il comportamento tenuto dall’altro giocatore, in ipotesi eccedente il comune “fallo” di gioco, essendo appena il caso di rilevare, inoltre, come la condotta suscettiva di applicazione della sanzione sportiva, è prevista dallo stesso regolamento di gioco e considerata, pertanto, come evento attendibile e regolato (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 26/01/2016), sicchè laddove la condotta sportiva fallosa non venga qualificata nella domanda proposta dal danneggiato come del tutto avulsa dal contesto di gioco, oppure inserita in tale contesto ma attuata con modalità spropositate rispetto al risultato, o con un intervento che risulti con valutazione ex ante oggettivamente pericoloso per la incolumità altrui, viene meno la stessa astratta configurabilità di una situazione antigiuridica che costituisce il necessario presupposto dell’accertamento del difetto di vigilanza ossia della responsabilità “ex contractu” dell’ente cui è affidato il minore o l’allievo.
La decisione della Corte d’appello deve ritenersi, pertanto, esente dal vizio denunciato, risultando conforme al principio di diritto espresso da questa Corte in materia di responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento di attività sportiva dal soggetto sottoposto a vigilanza dell’insegnante o precettore, secondo cui “il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l’attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002).
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorrente contesta la liquidazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado compiuta dalla Corte territoriale, nella parte in cui vengono accollate alla parte soccombente anche le spese di lite sostenute dalla società assicurativa Reale Mutua Ass.ni s.p.a. chiamata in causa dalla associazione sportiva con la quale aveva stipulato polizza infortuni a favore degli atleti. Sostiene il ricorrente che la chiamata si palesava ab origine priva di utilità, atteso il limite di franchigia stabilito nella polizza assicurativa in misura corrispondente al grado percentuale di invalidità permanente (4%), indicato nella relazione medica di parte depositata dall’attore in primo grado.
La Corte territoriale ha statuito in base al criterio della imputabilità causale della chiamata in causa del terzo, ritenendo che nella domanda introduttiva il danneggiato non avesse inteso circoscrivere il danno, tanto sotto il profilo della individuazione dei postumi invalidanti, quanto sotto il profilo del quantum, ma avesse inteso chiedere l’integrale risarcimento per quanto sarebbe stato accertato all’esito della istruttoria (come parrebbe confermato anche dalla esigenza manifestata dal primo Giudice con il conferimento all’ausiliario dell’incarico di espletare apposita c.t.u. medicolegale, altrimenti superflua), con la conseguenza che l’incertezza sulla esatta quantificazione del danno legittimava l’interesse alla chiamata in causa della società assicurativa.
Ne segue che la contestazione del ricorrente, fondata su una diversa “interpretazione” della domanda introduttiva, avrebbe richiesto in funzione dell’assolvimento del requisito minimo di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. la trascrizione del contenuto della domanda e la puntuale indicazione degli elementi identificativi del petitum originario, tali da escludere che l’attore avesse inteso limitare la entità del risarcimento entro e non oltre i valori tabellari corrispondenti ad un grado di invalidità permanente pari al 4%.
In difetto di tale specificazione, il motivo di ricorso è inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il soccombente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle, spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.840,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017