Non è configurabile una responsabilità ex art. 2048 c.c. dell’insegnante e del Ministero competente (già della Pubblica Istruzione) per i danni subiti da un terzo, colpito, in occasione di una partita di pallavolo tenuta nel cortile di una scuola, da una palla lanciata, per rimetterla in campo, con un calcio anziché con le mani, ove sia assente una finalità lesiva e sussista, invece, un collegamento funzionale tra l’azione dell’alunno ed il gioco in atto, senza che assuma rilievo la violazione delle regole del gioco stesso, che esclude lanci con i piedi.
Responsabilità civile-sportiva / Cassazione civile, sez. III, 26/01/2016, n. 1322
da AdminInstud | Mag 11, 2017 | Massime | 0 commenti