Ogni qual volta le lesioni siano la conseguenza di un atto scevro dalla volontà di ledere, senza che vi sia violazione delle regole dell’attività sportiva in corso, non può dirsi sussistente alcuna responsabilità per colui che mette in atto il comportamento lesivo (respinta la richiesta di risarcimento danni proposta dal giocatore di pallacanestro nei confronti dell’associazione sportiva, per essersi infortunato durante una partita di allenamento, essendo stato colpito da un pugno sul setto nasale che gli aveva causato una frattura alle ossa).
Responsabilità civile-sportiva / Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, n. 8553
da AdminInstud | Mag 11, 2017 | Massime | 0 commenti