La responsabilità addebitata dall’attore all’associazione sportiva deve essere qualificata di natura extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., stante l’esclusione del gioco del calcio dal novero delle attività pericolose, ex art. 2050 c.c. Né la qualità di “tesserato” del C.. di per sé sola, configura alcuna ipotesi di responsabilità dell’associazione, richiedendosi, ai sensi dell’art. 2043 c.c., la deduzione e la prova di condotte dolose o colpose produttive di danno.