ALLEGATO “A” ALL’ATTO REP.N. 68.214/13.863
STATUTO
TITOLO I (FINALITA’)
Art. 1 (Costituzione)
E’ costituita con sede in Roma, Viale Parioli n. 44 un’Associazione senza fini di lucro denominata ISTITUTO NAZIONALE STUDI SUL DIRITTO (I.N.STU.D) di seguito indicata come “Associazione” .
Art. 2 (Finalità)
L’Associazione, ha finalità di ricerca scientifica, di formazione e culturale ispirandosi ai principi e valori relativi all’esercizio della professione forense. E’ costituita prevalentemente da avvocati e da coloro che operano in ambito forense anche con diverse specializzazioni e/o che svolgono attività di studio, di ricerca, di divulgazione, formazione e di aggiornamento con riguardo ai diversi istituti giuridici anche in ambito di consulenza tecnica e di comunicazione, oltre che di divulgazione della cultura, nonché della sensibilità giuridica latu sensu.
L’Associazione pertanto si propone anche di istituire e gestire corsi di studio e formazione ad ogni livello, organizzare seminari e manifestazioni, incontri culturali, nonché gruppi di studio, convegni, corsi di formazione anche continua su temi di particolare interesse ed attualità. L’Associazione si propone inoltre attività in collaborazione con università, scuole, organismi pubblici e privati anche laddove prevista dalla legge e nel rispetto di quanto da essa stabilito pure con riferimento all’acquisizione di titoli per la specializzazione professionale. L’Associazione potrà inoltre organizzare corsi di formazione per mediatore civile e commerciale e di aggiornamento per mediatori e formatori di mediatori ex art. 18 D.M. 180/2010 e per mediatore familiare, oltre che predisporre centri di ricerca e documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini. L’attività dell’Associazione potrà, inoltre, riguardare la promozione e la cura diretta e/o indiretta della redazione e dell’edizione di giornali, riviste, pubblicazioni anche pubblicazioni periodiche, come pure lo svolgimento di attività editoriali di ogni genere, compresa quella multimediale, notiziari, indagini, ricerche e studi. L’Associazione potrà, inoltre, provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi di carattere scientifico e culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l’organizzazione dei seminari, incontri e convegni. L’Associazione si propone ancora di sostenere gli associati e coloro che intraprendono la professione forense sia mediante l’istituzione di corsi e seminari sia attraverso l’istituzione e l’erogazione di apposite borse di studio. L’Associazione si propone inoltre di valorizzare all’Italia e all’estero la formazione del profilo professionale, nonché l’aggiornamento specialistico dei propri associati in tutte le aree del diritto e di quanto ad esso strumentale e collegato, anche attraverso corsi di formazione continua e incontri periodici.
L’Associazione si occuperà inoltre di promuovere e creare al suo interno idonei Dipartimenti. Allo stato, pertanto, l’associazione si comporrà di n° 4 dipartimenti così specificati:
1) Dipartimento ricerca;
2) Dipartimento formazione;
3) Dipartimento specializzazioni;
4) Dipartimento cultura.
L’Associazione si avvale di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione e relativo aggiornamento professionale curando un continuo e proficuo scambio con studiosi in dottrina, con la magistratura e con gli altri operatori nel diritto. Può inoltre avvalersi di strutture e strumenti telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio. Inoltre l’Associazione potrà rilasciare, se previsto dalla normativa vigente e alle condizioni ivi previste, attestati anche di competenza professionale;
Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione può partecipare ad organismi internazionali, interagire con le Istituzioni e con le altre Associazioni e professionalità a vario titolo interessate alle problematiche della persona e delle relazioni familiari.
L’Associazione curerà la formazione anche interdisciplinare dei propri soci, secondo le indicazioni europee valevoli per i vari settori in cui andrà ad operare.
L’Associazione, inoltre, nel promuovere iniziative, ivi comprese quelle inerenti la tutela generale sia dei diritti sia degli interessi dei cittadini, favorisce interventi stragiudiziali e giudiziali per la riaffermazione e tutela degli stessi.
L’Associazione potrà reperire, sia in Italia che all’estero, presso privati o Enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.
TITOLO II (COMPOSIZIONE)
Art. 3 (Associati)
(Numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti coloro che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo abbiano requisiti morali e culturali.
Art. 4 (Categorie degli associati)
Oltre a:
– Presidente;
– Vice presidente;
– Direttore dei Dipartimenti (o Direttore Generale);
– Direttore del Dipartimento Ricerca;
– Direttore del Dipartimento Formazione;
– Direttore del Dipartimento Specializzazioni;
– Direttore del Dipartimento Cultura;
– Comitato scientifico
Gli associati si dividono in 3 categorie:
- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati onorari.
Gli associati fondatori sono gli artefici della nascita dell’Associazione e sono individuati tra quelli intervenuti alla stesura dell’atto costitutivo.
Gli associati ordinari sono coloro che vogliono partecipare a pieno titolo alla vita dell’Associazione e che, pertanto, oltre al pagamento della quota di iscrizione versano la quota annuale, hanno diritto al voto deliberativo nella Assemblea Generale e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo, sempre che in regola con i pagamenti dei contributi.
Gli associati onorari sono personalità di particolare rilievo che danno prestigio all’Associazione. Non sono tenuti al pagamento delle quote, non possono partecipare all’Assemblea Generale e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. Tra essi può essere nominato un Presidente onorario dell’Associazione.
Tutti gli associati sono tenuti alla osservanza dello Statuto, delle sue modificazioni, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.
Gli associati si impegnano a sottostare alle misure e procedure disciplinari.
Art. 5 (Diritti degli associati)
Gli associati hanno diritto alle condizioni stabilite dall’Associazione, anche di volta in volta di:
– esercitare tutti i poteri loro riservati dallo statuto;
– trovare appoggio e collaborazione presso l’Associazione per tutte quelle iniziative od attività che siano conformi alle finalità dell’Associazione;
– intervenire presso l’Associazione con proposte, progetti ed iniziative volte al raggiungimento degli scopi associativi;
– usufruire dei servizi associativi di coordinamento con enti ed istituzioni;
– collaborare a programmi di studio ed a pubblicazioni che l’Associazione decidesse di realizzare;
– partecipare a congressi, convegni, premiazioni, proiezioni, viaggi ed in genere a tutte le manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall’Associazione;
– ricevere le pubblicazioni edite a cura o sotto gli auspici o il patrocinio dell’Associazione;
– godere infine di tutti gli altri benefici che l’Associazione potrà ulteriormente accordare.
L’appartenenza all’Associazione comporta l’obbligo di tenerne alto il prestigio e di assecondarne in tutti i modi il raggiungimento degli scopi associativi, con spirito di solidarietà e collaborazione.
Art. 6 (Obblighi degli associati)
L’appartenenza all’Associazione obbliga l’associato:
– al mantenimento dei requisiti che determinano l’ammissione e la non esclusione dall’Associazione;
– ad osservare le norme statutarie, il Codice Etico, i regolamenti associativi nonché le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
– a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;
– a favorire e sostenere le iniziative promosse dall’Associazione;
– a collaborare con la sede nazionale e la sede territoriale di appartenenza per le attività deliberate.
Art. 7 (Modalità di ammissione)
Si diventa associati ordinari mediante domanda.
Per l’ammissione all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo osservando le seguenti modalità e indicando:
– nome e cognome;
– luogo e data di nascita;
– professione e residenza;
– dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi dell’Associazione.
E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare o respingere tale ammissione entro 30 giorni.
La richiesta di ammissione da parte di altre associazioni è presentata dal legale rappresentante di tali organismi, che deve allegare un elenco dettagliato dei propri associati, con una dichiarazione dalla quale risulti che le persone indicate in detto elenco intendono associarsi unitamente al proprio ente di appartenenza.
Art. 8 (Affiliazioni)
Associazioni forensi autonome, anche a carattere nazionale, possono affiliarsi all’Associazione e partecipare ai lavori con propri delegati con diritto ad un solo voto, secondo le modalità appositamente stabilite dallo stesso consiglio nazionale, il quale determina anche il contributo annuale dovuto dalle associazioni affiliate.
Art. 9 (Non ammissione ed esclusione dei Soci)
E’ causa di non ammissione e di esclusione l’aver assunto comportamenti o posto in essere atti o attività che contrastino con le finalità e/o il buon nome dell’Associazione a giudizio del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può ricorrere al Consiglio Direttivo avverso il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. E’ causa automatica di esclusione il mancato versamento della quota associativa per due esercizi consecutivi. La perdita per esclusione delle qualità di associato non comporta l’insorgere di alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione da parte dell’escluso e dei suoi aventi causa e non dà diritto alla restituzione della quota associativa.
Ogni socio ha facoltà di recesso presentando al Consiglio Direttivo le dimissioni.
La perdita della qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa.
Art. 10 (Quote associative)
I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative d’iscrizione annua, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, alla sede nazionale e a quelle territoriali.
La quota associativa è intrasmissibile -ad eccezione dei trasferimenti a causa di mortee non rivalutabile.
La quota d’iscrizione è dovuta all’atto dell’iscrizione e il pagamento va rinnovato di anno in anno mediante bonifico bancario provvedendo alla procedura di iscrizione on-line entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 (Contributi volontari)
Gli associati possono contribuire al finanziamento dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.
Art. 12 (Organizzazione)
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1 del presente Statuto, l’Associazione opera attraverso la Sede nazionale che, tramite i suoi organismi espressione delle sedi territoriali, coordina l’attività di queste.
Le sedi territoriali vengono costituite su domanda di almeno un socio. Fino a che non è costituita la sede, il socio può optare se aderire alla sede territoriale limitrofa o a quella nazionale. Organo di governo ne è il Consiglio direttivo territoriale, eletto a seguito di assemblea della singola sede, su base democratica in virtù del Regolamento elettorale tempo per tempo vigente.
Art. 13 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il VicePresidente;
- e) il Segretario
- f) il tesoriere
- g) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14 (Assemblea Generale)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ composta dagli associati fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce su convocazione del Presidente o, nel caso di suo impedimento, su convocazione del VicePresidente o del Consiglio Direttivo nella sua maggioranza assoluta. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione o per diversa decisione assunta dall’Assemblea stessa da un Presidente nominato dall’Assemblea. E’ ammessa la delega scritta, ma un associato non può rappresentare più di un altro associato.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati (in proprio o per delega), ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice degli associati votanti (presenti in proprio o per delega).
L’Assemblea Generale ha tutti i poteri relativi all’indirizzo ed alla vita della Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e approva il bilancio preventivo e consuntivo.
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata due volte l’anno nel mese di novembre ed aprile per la discussione della relazione generale sulla gestione del movimento per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la discussione e l’approvazione dell’attività sociale secondo i punti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale straordinaria è convocata tutte le volte che il Presidente o il VicePresidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o che almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per la adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora della riunione e dell’ordine del giorno. Ogni associato dispone di un voto e non può avere più di una delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Compete all’Assemblea degli associati anche l’approvazione di modifiche dello Statuto.
Art. 15 (Eleggibilità ed incompatibilità)
Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati fondatori e ordinari di età non inferiore ai 18 anni compiuti. I membri del Collegio Sindacale non possono rivestire altra carica associativa. Tutti gli incarichi sono onorari e hanno la durata di quattro anni. Cariche ed incarichi possono essere riconfermati.
Art. 16 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri. Viene eletto dall’Assemblea degli associati tra i componenti dell’Assemblea stessa.
Almeno la metà più uno dei membri devono essere scelti tra gli associati fondatori. I membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza nel corso del quadriennio il Consiglio Direttivo può completarsi per cooptazione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere anche cumulando più funzioni nella stessa persona
Si riunisce su convocazione del Presidente o in caso di suo impedimento del VicePresidente almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente e/o dal VicePresidente. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 17 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione ed in genere la sua ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell’Associazione deliberando le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell’Associazione; provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria; delibera in ordine a sovvenzioni ed altro che provenga da enti pubblici e privati; compila i bilanci annuali; riferisce annualmente alla Assemblea sull’attività dell’Associazione, delibera i provvedimenti disciplinari.
Il Consiglio Direttivo, sempre sotto la sua direzione e responsabilità affida ad un consigliere o ad un associato il coordinamento dei settori nei quali è articolata l’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo costituisce commissioni per lo studio e l’esame di argomenti riguardanti gli scopi dell’Associazione scegliendo i componenti tra i consiglieri e gli associati.
In particolare sono di competenza del Consiglio Direttivo:
– la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall’Associazione nel corso dell’anno precedente, da sottoporre per approvazione all’Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio Sindacale;
– la determinazione del preventivo delle attività per l’anno in corso, da sottoporre per approvazione all’Assemblea ordinaria;
– la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione;
– la determinazione delle quote annuali di partecipazione all’Associazione;
– la gestione economico-finanziaria dell’Associazione;
– il vaglio delle richieste di adesione all’Associazione come associato;
– l’approvazione dei regolamenti necessari per la gestione dell’Associazione.
La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno a carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.
Art. 18 (Il Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina il regolare funzionamento dell’attività associativa, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha facoltà di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti per conto dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo; ” previa delibera del Consiglio Direttivo apre, chiude, movimenta conti correnti bancari per l’amministrazione dei beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti per conto dell’Associazione.
In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente.
Il Presidente dell’Associazione ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell’Associazione davanti a terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati, ne prepara l’ordine del giorno, le presiede.
Il Presidente può delegare i Vice Presidenti, altri Consiglieri o terzi allo svolgimento di determinate funzioni.
Assicura pronta ed efficace esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Può delegare, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al VicePresidente o a determinati consiglieri. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo secondo l’apposito regolamento.
La carica di Presidente è un impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione.
Art. 19 (Il VicePresidente)
Il VicePresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. Predispone gli atti di competenza. La carica è volontaristica e non comporta retribuzione. Dà esecuzione in sostituzione del Presidente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ha funzioni amministrative e contabili, si incarica di redigere i bilanci preventivi e consuntivi.
Art. 20 (Il Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri, di cui uno ne è il Presidente, eletti dall’Assemblea, anche tra i non associati, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Provvedono al controllo della amministrazione finanziaria dell’Associazione, redigono annualmente la relazione da allegarsi ai bilanci per la discussione dell’Assemblea. Rilevano eventuali irregolarità amministrative che devono comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Possono partecipare, se richiesti, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio Sindacale è tenuto a predisporre una propria relazione di accompagnamento del rendiconto annuale dell’Associazione da presentare all’Assemblea ordinaria.
Art. 21 (Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive del Consiglio Direttivo, a richiesta di quest’ultimo. E’ composto da un numero dispari di membri, scelti dal Consiglio Direttivo, da individuarsi tra personalità di rilievo scientifico nelle varie discipline collegate e richiamate nell’art.1 del presente Statuto. Ne fanno inoltre parte di diritto il Presidente uscente e quello pro-tempore del Consiglio Direttivo nazionale. Il Comitato Scientifico decade contestualmente al Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 22 (Gratuità delle cariche)
Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito.
Art. 23 (Provvedimenti disciplinari)
Gli associati sono espulsi e radiati per i seguenti motivi:
– quando non osservano le disposizioni dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi associativi;
– quando si rendano eventualmente morosi nei riguardi dell’Associazione senza giustificato motivo;
– quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Per infrazioni di lieve entità possono essere adottate le sanzioni della censura e della sospensione a termine.
Art. 24 (Adesione ad associazioni e movimenti, organizzazioni nazionali e internazionali)
Per potenziare l’efficacia dell’attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti nazionali e internazionali che si ispirino nella loro azione alle stesse finalità statuarie.
Art. 25 (Scioglimento dell’Associazione)
L’Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea appositamente convocata. Il patrimonio dell’Associazione eventualmente esistente al momento dello scioglimento per qualunque causa, verrà destinato secondo quanto deciso dall’Assemblea degli associati o in difetto verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E CHIUSURA SEDI TERRITORIALI
Art. 26 (Sedi territoriali)
Ogni sede territoriale, costituita ai sensi dell’art. 1 del presente Statuto, ha un proprio Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario, con possibilità di cumulu di più cariche nella stessa persona, eletti, tra i soci territoriali, in regola con il pagamento della quota associativa, dall’assemblea dei soci territoriali. I componenti del Consiglio Direttivo della sede territoriale durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Presidenti delle sedi territoriali e i relativi direttivi sono eletti dalle Assemblee territoriali. Le elezioni avvengono nei modi previsti dal Regolamento vigente. I componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo territoriale, tre mesi prima della scadenza – oppure in caso il numero dei Consiglieri in carica diventi inferiore a 3 convoca l’assemblea. L’assemblea dei soci territoriali si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare l’attività della sede su convocazione del Presidente territoriale, mediante idonee forme di pubblicità anche tramite internet ed e-mail, almeno 10 gg. prima della data stabilita. L’assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno 1/3 degli associati della sede territoriale o da due membri del Consiglio Direttivo territoriale. Hanno diritto a partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere dato anche per delega conferita ad altro associato. Ogni associato non può avere più di 5 deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente territoriale. Delle sedute dell’Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario territoriale. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero di intervenuti. Per optare per l’autonomia patrimoniale e per la richiesta di scioglimento della sede territoriale occorre la presenza di 2/3 degli associati.
Se la sede ha optato per l’autonomia patrimoniale, l’assemblea deve approvare annualmente preventivo e consuntivo. L’Assemblea territoriale elegge il Consiglio direttivo della sede secondo il Regolamento elettorale tempo per tempo vigente. Il Consiglio Direttivo della sede territoriale si riunisce su convocazione del Presidente della sede territoriale che ne stabilisce l’Ordine del Giorno o su richiesta di almeno due consiglieri. In questo caso la convocazione dovrà essere fatta dal Presidente entro 7 gg. dalla richiesta. In difetto provvedono i Consiglieri richiedenti. Vale quanto previsto per la validità della convocazione e delle delibere quanto previsto per il Consiglio Direttivo nazionale dal precedente art. 12. Il Presidente della sede territoriale è membro di diritto del Consiglio Direttivo nazionale; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi partecipa eventualmente tramite delegato possibilmente della sua stessa sede o di sedi limitrofe. Il Segretario deve tenere l’elenco dei soci della sede aggiornato anche con il pagamento delle quote associative. Cura redazione e tenuta dei verbali della sede (Consiglio Direttivo e Assemblea) cui i soci hanno accesso a richiesta.
I verbali sono a richiesta accessibili anche ai Componenti del Consiglio Direttivo nazionale. Il Tesoriere deve riscuotere le quote associative e provvedere al loro versamento alla sede nazionale, se non patrimonialmente autonome, in collaborazione con il segretario e il tesoriere nazionali. In collaborazione con la sede nazionale, deve tenere la contabilità delle attività associative della sede e inviarle tempestivamente al Tesoriere nazionale.
La sede territoriale è autonoma nel gestire le attività territoriali nel rispetto dello statuto, del codice etico e delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale e dall’Assemblea nazionale e del Regolamento relativo ai rapporti Sede nazionale/sedi territoriali e deve curare la formazione professionale dei propri soci. La sede territoriale, in caso di inattività protratta per un biennio, salvo casi particolari, viene chiusa su delibera dal Consiglio Direttivo.
Art. 27 (Opzione per l’autonomia patrimoniale delle sedi territoriali)
Le sedi territoriali possono anche optare per l’autonomia patrimoniale di che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. In assenza di autonomia patrimoniale ogni decisione adottata dalla sede territoriale dovrà essere autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso la sede provvede ad ogni adempimento di legge e fiscale richiesto, connesso e collegato, di cui è responsabile il Presidente territoriale. L’opzione per l’autonomia patrimoniale e i conseguenti adempimenti devono essere tempestivamente comunicati alla sede nazionale. La sede, in ogni caso, è tenuta al versamento al nazionale della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo nazionale nonché di parte delle quote di partecipazione a eventi a pagamento, secondo quanto stabilito dal Direttivo Nazionale. E’ in ogni caso tenuta all’osservanza del presente statuto, del codice etico e dei regolamenti. Laddove la sede territoriale non opti per l’autonomia patrimoniale, è tenuta a prestare ogni collaborazione con il tesoriere nazionale per l’esatta tenuta della contabilità con riferimento alle iniziative territoriali.
Art. 28 (Rinvio alla legge)
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice civile.